A tutela del diritto dei cittadini all’informazione ed alla conoscenza del contenuto degli atti e dei documenti amministrativi, l’ordinamento affida al Difensore civico regionale, in alternativa al ricorso al TAR e con riferimento alle sole amministrazioni regionali e degli enti locali, la competenza per quanto concerne:
- il riesame del diniego/differimento all’accesso documentale, espresso o tacito, ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il riesame del diniego/differimento all’accesso ambientale, espresso o tacito, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195;
- il riesame avverso il diniego/differimento all’ accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 8 del d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- l’esame dei ricorsi dei controinteressati avverso l’accoglimento della richiesta di accesso civico – art. 5, comma 9 del d.lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n.97.