Esame dei ricorsi dei controinteressati avverso l’accoglimento della richiesta di accesso civico-art. 5, comma 9 del d.lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n.97

Avverso la decisione dell’amministrazione regionale o dell’ente locale di concedere l’accesso civico, il controinteressato può proporre ricorso al Difensore civico regionale competente territorialmente che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Se il Difensore civico ritiene illegittima la concessione dell’accesso, ne informa il controinteressato e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma l’accesso entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è negato.

Dalla data di ricevimento da parte del controinteressato, dell’esito dell’istanza al Difensore civico, decorre il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo, per l’eventuale ricorso al TAR.

Nella sezione MODULISTICA è possibile scaricare l’apposito modulo per la presentazione dell’istanza.