Riesame avverso il diniego/differimento all’ accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 8 del d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazionicosì come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, all’ art. 5 c. 8, prevede il ricorso al Difensore civico contro il diniego totale o parziale o la mancata risposta da parte dell’amministrazione, alla richiesta di accesso civico generalizzato (cosiddetto F.O.I.A.).

Esclusivamente nel caso in cui si tratti di Regione o ente locale ricadente nell’ambito di competenza territoriale, avverso la decisione dell’amministrazione competente di negare l’accesso civico, il richiedente può proporre ricorso al Difensore civico regionale che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

L’istanza redatta in carta semplice (può essere utilizzato il modulo riportato nell’apposita sezione MODULISTICA) deve contenere:

  • le generalità del ricorrente;
  • la sommaria esposizione dei fatti;
  • l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni del Difensore Civico;
  • copia del provvedimento impugnato salvo in caso di silenzio dell’amministrazione adita.
  • Le ricevute dell’avvenuta spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso, devono essere allegate al ricorso.

L’istanza va trasmessa al Difensore civico ed all’amministrazione competente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo fax o per via telematica (e-mail o PEC) o mediante consegna a mano.

Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione interessata. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il Difensore civico provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 i giorni.

Dalla data di ricevimento dell’esito dell’istanza al Difensore civico, da parte del richiedente, decorre il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo, per l’eventuale ricorso al TAR.