Difesa civica

La Difesa Civica ai sensi della L.R. 28 febbraio 1980 n. 7 e dall’art. 16 della legge 127/97

Il Difensore Civico, ai sensi della L.R. 17/80, può intervenire sull’attività:

  • del Consiglio e della Giunta regionale;
  • degli enti sub regionali del Lazio non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione;
  • delle aziende consortili dipendenti;
  • degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale;
  • delle Aziende Unità Sanitarie Locali, in relazione agli atti soggetti all’approvazione della Regione, ovvero su quelli preordinati ad adempimenti, nonché a provvedimenti di competenza regionale;
  • degli enti destinatari di deleghe o sub deleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti (o non siano ancora operanti) Difensori Civici.

La richiesta di intervento del Difensore civico deve essere preceduta da una istanza scritta all’amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento (motivo di improcedibilità).
Decorsi trenta giorni dall’istanza il cittadino (o i cittadini) possono chiedere per iscritto l’intervento del Difensore civico, allegando copia dell’istanza presentata e dell’eventuale risposta fornita dall’amministrazione, senza altre formalità.

Il Difensore civico, nel caso in cui all’istanza prevista dall’articolo 4 sia allegata la risposta dell’amministrazione interessata, interviene con le seguenti modalità:
a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell’articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;
b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso, affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati ed i motivi del ritardo.
Nel caso di mancata risposta all’istanza prevista dall’articolo 4 o d’iniziativa d’ufficio, il Difensore civico interviene sollecitando l’amministrazione a fornire notizie sullo stato del procedimento e, sulla base delle notizie ricevute.

Trascorsi trenta giorni dall’ultimo intervento effettuato, il Difensore civico può convocare il funzionario responsabile del procedimento allo scopo di procedere all’esame congiunto della pratica.

Il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l’intervento, nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone l’apertura di un procedimento disciplinare, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti del funzionario inadempiente.
Il Difensore civico segnala, altresì, all’amministrazione competente le eventuali cause che ostacolino il regolare e tempestivo svolgimento del procedimento coinvolto dal proprio intervento.

In virtù dell’art.16 della legge 127/97 (cd. legge Bassanini), il Difensore Civico regionale esercita un potere di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della Difesa, della Sicurezza Pubblica e della Giustizia, che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

In ogni caso il Difensore Civico assicura al cittadino il massimo impegno ed attenzione a compiere ogni sforzo per assolvere nel modo più efficace e tempestivo i compiti affidatigli dalla legge, offrendo sempre una risposta o un suggerimento, anche nei casi in cui eventuali rimostranze del cittadino parrebbero sconfinare dalle sue strette competenze.