Faq – Domande frequenti

Come nasce il Difensore Civico e perchè?

Il Difensore Civico, istituito per la prima volta in Italia dalla Regione Toscana, con legge del 1974, ha fra le sue finalità quella di semplificare i rapporti tra cittadino e Amministrazione Pubblica, alquanto difficili per reciproca incomprensione e diffidenza. Per queste ragioni la nostra Regione, insieme a molte altre, ha deciso di introdurre tale figura. La nostra legge istitutiva è la n. 7 del 28 febbraio 1980.

Cos'è il Difensore Civico, quali sono le sue funzioni?

Un amico fidato “nel posto che conta”, pronto a tutelarti dagli abusi, dai ritardi, dalle negligenze e dalle irregolarità dell’Amministrazione Pubblica e ad assicurarne il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l’imparzialità dell’attività amministrativa stessa.

Chi può rivolgersi al Difensore Civico?

Possono rivolgersi al Difensore Civico sia i cittadini, sia le associazioni o le formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali. Condizione per chiedere l’intervento del Difensore Civico è che da parte degli uffici incaricati di definire pratiche e di fornire spiegazioni o di dare notizie ci sia un ritardo di almeno 20 giorni, salvo che non vi sia necessità di un intervento di carattere urgente. Il Difensore Civico può, inoltre, operare d’ufficio in tutti i casi venuti a sua conoscenza di interesse generale o che creino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza.

Come mettersi in contatto con lui?

Telefonando al numero 06.65932014 o al Numero verde 800866155, scrivendo o recandosi, negli orari di ricevimento, presso la sede di via della Pisana, 1301 – 00163 Roma.

A cosa serve il Difensore Civico?

Si ricorre al Difensore Civico in tutti i casi in cui ci si lamenti del comportamento di una Amministrazione Pubblica, anche in pendenza di un ricorso giurisdizionale. Altro compito del Difensore Civico è quello di portare a conoscenza del Consiglio Regionale i casi denunciati e le carenze riscontrate, attraverso una relazione annuale od una serie di relazioni rispetto a specifici problemi. L’azione del Difensore Civico si esplica, quindi, su due direttive: tutela del cittadino e azione di stimolo nei confronti dell’attività amministrativa regionale.

Quali sono le competenze del Difensore Civico?

Il Difensore Civico, ai sensi della L.R. 17/80, può intervenire sull’attività:

  • del Consiglio e della Giunta regionale;
  • degli enti sub regionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione;
  • delle aziende consortili dipendenti;
  • degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale;
  • delle Aziende Unità Sanitarie Locali in relazione agli atti soggetti all’approvazione della Regione, ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonché a provvedimenti di competenza regionale;
  • degli enti destinatari di deleghe o sub deleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti Difensori Civici.

In virtù dell’art.16 della legge 127/97 (cd. Bassanini), il Difensore Civico regionale esercita un potere di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della Difesa, della Sicurezza pubblica e della Giustizia, che i rispettivi Ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

Infine, ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990, il Difensore Civico regionale ha il potere di riesaminare il provvedimento di diniego o differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, pronunciato dalle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

In ogni caso il Difensore Civico assicura al cittadino il massimo impegno ed attenzione a compiere ogni sforzo per assolvere nel modo più efficace e tempestivo i compiti affidatigli dalla legge, offrendo sempre una risposta o un suggerimento, anche nei casi in cui eventuali rimostranze del cittadino sconfinassero dalle sue strette competenze.

Cosa non può fare il Difensore Civico?

Il Difensore Civico non può:

  • sostituirsi ad un funzionario nel compimento dell’attività dovuta;
  • annullare o riformare atti amministrativi;
  • irrogare sanzioni;
  • interferire nell’attività di Organi giudiziari;
  • rappresentare od assistere i cittadini in giudizio;
  • sospendere con la sua istanza i termini di decadenza per il ricorso al Giudice amministrativo e per la proposizione della querela.
  • intervenire nel merito rispetto a terapie, diagnosi, valutazioni, prescrizioni e referti medico sanitari.