Riesame del diniego/differimento all’accesso documentale, espresso o tacito, ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge 241/1990 e ss.mm.ii

La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, consentono ai cittadini (singoli o associati) e alle persone giuridiche (imprese, società, ecc.) ai quali sia rifiutato o differito l’accesso ad un documento formato o detenuto da un’amministrazione regionale, provinciale o comunale ed enti collegati, di rivolgersi al Difensore civico regionale per chiedere che la questione sia riesaminata e che l’accesso sia consentito.

Nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato l’istanza di riesame va rivolta alla Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 della legge 241/1990.

La richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 25 legge 241/90, deve essere presentata nel termine di 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso.

L’istanza redatta in carta semplice (può essere utilizzato il modulo riportato nell’apposita sezione MODULISTICA) deve contenere:

  • le generalità del ricorrente;
  • la sommaria esposizione dei fatti;
  • l’indicazione dell’interesse diretto, concreto, attuale riferito ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso;
  • l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni del Difensore Civico;
  • la copia del provvedimento impugnato, salvo in caso di impugnazione del silenzio rigetto.
  • Le ricevute dell’avvenuta spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

L’istanza va trasmessa al Difensore Civico mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo fax o per via telematica (e-mail o PEC) o mediante consegna a mano.

Non sono necessarie altre formalità, in particolare non occorre essere assistiti da un legale. Il servizio e totalmente gratuito.

Ricevuta l’istanza di riesame Il Difensore civico, entro i successivi 30 giorni può:

  • dichiarare il ricorso irricevibile, se proposto tardivamente;
  • dichiarare il ricorso inammissibile, se proposto da soggetto non legittimato o carente di interesse previsto dall’art. 22 della legge n. 241/1990;
  • dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, in caso di rinuncia al ricorso o per consentito accesso;
  • esaminare nel merito e decidere sull’istanza di riesame accogliendola o rigettandola.

In quest’ultimo caso, alla data di ricevimento dell’esito dell’istanza rivolta al Difensore civico, decorre il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo, per l’eventuale ricorso al TAR.