(Nota di indirizzo del Difensore civico dott. Marino Fardelli – 30 Settembre 2026)
Nelle more dell’adozione della nuova Carta dei Servizi del Difensore civico regionale e della nuova modulistica dell’Ufficio del Difensore civico regionale si rende necessario dare avviso pubblico, mediante la pubblicazione sul sito web del Difensore civico regionale, dell’assunzione di alcune misure urgenti per consentire all’Ufficio di far fronte al numero di istanze in forte crescita nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, buon andamento e buona fede che devono improntare i rapporti tra P.A. e cittadini.
LA REGOLA DELLA CERTEZZA SULL’IDENTITA’ DI CHI CI SCRIVE:
L’istanza via e-mail proveniente da casella PEC che NON sia nominativa con nome/cognome oppure cognome/nome oppure nome completo del soggetto giuridico istante, oppure proveniente da casella non PEC, potrà venire archiviata o trattata dopo le altre:
- se non reca un nome e cognome in calce ad essa;
- se non reca da subito copia di documento di identità dell’istante, o dell’eventuale delegante e dell’eventuale delegato, o dell’eventuale rappresentante legale, e dell’eventuale delega.
LA REGOLA DEI 30 GIORNI:
Le istanze di difesa civica potranno non avere riscontro se non sono passati per intero 30 giorni dal giorno in cui il cittadino ha scritto per l’ultima volta alla P.A. competente (compresi solleciti, diffide, istanze in autotutela, ecc.) e il giorno in cui si rivolge al Difensore. Si evitano così inutili accavallamenti tra la corrispondenza che intrattiene l’istante con le Amministrazioni e gli interventi del Difensore.
LA REGOLA DEL LIMITE NUMERICO DELLE PAGINE, DEGLI ALLEGATI, DELLE NOTE INTEGRATIVE:
Le istanze che superino complessivamente le 50 pagine o che rechino più di 5 files allegati o che rechino files con un peso superiore ai 10 MB potranno, a seconda dei casi, essere archiviate o trattate dopo le altre. Si raccomanda fortemente di inserire i documenti allegati, numerandoli, in un unico file in formato pdf. Le istanze di difesa civica potranno essere utilmente integrate, se non richiesto dall’Ufficio del Difensore civico, per non più di 1 volta. Ogni integrazione non richiesta potrà determinare lo slittamento della trattazione della pratica.
LA REGOLA DELLA PROVA DELLA AVVENUTA NOTIFICA DELLA PREVIA ISTANZA:
Potranno non essere prese in considerazione – o potranno essere trattate dopo le altre – istanze rivolte al Difensore civico, anche di ‘difesa civica’ (ex L.R. 17/1980 e art. 16 L. 127/1997) che non rechino in allegato – fin dall’invio della prima nota al Difensore civico – la prova documentale che il cittadino si era precedentemente rivolto all’ufficio pubblico competente (es: ricevuta di accettazione o consegna di una PEC; ricevuta di spedizione postale di una raccomandata; ricevuta protocollata di un Comune), analogamente ai criteri attualmente seguiti presso la Commissione governativa per i ricorsi documentali.
LA REGOLA SULLA QUALIFICAZIONE DELL’ISTANZA DA PARTE DEL CITTADINO:
L’oggetto della e-mail o dell’istanza dichiarato dall’istante deve recare la qualificazione dell’istanza stessa indicando se si tratti di: a) ricorso per accesso conoscitivo (di tipo: documentale ai sensi dell’art. 25 Legge 241/1990, o ambientale ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 195/2005, o civico ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013); b) istanza di difesa civica (ai sensi della Legge Regionale 17/1980 o dell’art. 16 Legge 127/1997); c) opposizione a dimissioni o ricoveri ospedalieri di persone deleganti o di cui si ha la rappresentanza legale; d) istanza di costituzione di parte civile ex art. 36 Legge 104/1992; e) altro. Le istanze saranno infatti trattate dall’Ufficio a seconda di come sono state qualificate dal cittadino-istante. Eventuali omissioni della qualificazione o contraddizione tra qualificazione dell’istanza e contenuto, potranno portare, a seconda dei casi, all’archiviazione o al ritardo nella trattazione dell’istanza.
LA REGOLA SULL’USO DEL MODULO
Le istanze di difesa civica inoltrate senza utilizzare il Modulo scaricabile sul sito web del Difensore civico regionale potranno essere riscontrate con l’invio del Modulo per la regolarizzazione anche ai fini del rispetto obbligatorio della normativa in tema di privacy. Infatti, se non conformi alla normativa sulla privacy (Regolamento Unione Europea 2016-679) le istanze di difesa civica, i ricorsi per accessi conoscitivi e tutte le altre istanze non potranno essere trattate.