Il caso della settimana…

Un caso di accesso alla cartella clinica senza utilizzare il modulo predisposto dalla struttura sanitaria.

Una cittadina presentava istanza di accesso documentale presso una struttura sanitaria, la richiesta le veniva respinta perché non aveva utilizzato la modulistica predisposta dal nosocomio.

L’istante presentava ricorso al Difensore civico regionale, che prontamente adottava una decisione di accoglimento comunicando alla struttura sanitaria che: Nessuna norma autorizza l’Amministrazione a pretendere l’utilizzo di modulistica dalla stessa predisposta, dovendo valutarsi la funzione della modulistica come mero ausilio facoltativo, offerto ai privati, per facilitare il procedimento di accesso documentale ex articolo 22 e seguenti della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii. Neanche le pur apprezzabili esigenze di standardizzazione e di informatizzazione delle procedure amministrative, attraverso l’imposizione “preferenziale” di specifiche modalità di inoltro delle istanze di accesso agli atti, possono limitare l’esercizio del fondamentale – ex art. 22 l. n. 241 del 1990 s.m.i. – diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi escludendolo del tutto per il solo mancato utilizzo della piattaforma e della modulistica indicate.

L’ospedale a seguito della decisione del Difensore civico consegnava la documentazione richiesta.