Il caso della settimana…

Un caso affrontato di accesso documentale.

Un avvocato chiedeva, per conto dei suoi clienti, il riesame dell’istanza di accesso ex art. 25 c. 4 della L. 241/1990, avverso il silenzio serbato da un’amministrazione comunale all’istanza di accesso ai documenti relativi all’immobile confinante la loro proprietà, nello specifico si chiedeva l’accesso alla  “planimetria originaria ed attuale, eventuali titoli abilitativi edilizi per qualsiasi intervento eseguito sul fabbricato stesso e comunque quant’altro in ordine allo stesso immobile risulti agli atti del Comune”.

A supporto della predetta istanza, il legale adduceva la necessità di accedere alla documentazione richiesta per dirimere la controversia insorta con la proprietà confinante. All’istanza l’amministrazione adita non aveva dato riscontro.

Dall’esame dell’istanza della relativa documentazione se ne deducevano le seguenti considerazioni:

  • i ricorrenti vantavano un interesse diretto, concreto, attuale, nonché giuridicamente rilevante all’ostensione dei documenti chiesti, ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett.b) della L. 241/1990 e ss.mm.ii., interesse rafforzato dal requisito della vicinitas che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio (cfr. TAR Lazio, sez. II – quater, 15 aprile 2015, n. 5613);                                                                                                   
  • i titoli edilizi sono atti pubblici, “di talché chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza” (TAR Sardegna, sez. I, 26 aprile 2018, n. 376);
  • nel caso di specie l’accesso è preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici degli accedenti, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della L. 241/1990.

Il Difensore Civico regionale riteneva pertanto il ricorso meritevole di accoglimento, ed invitava l’Amministrazione comunale a riesaminare l’istanza di accesso dei ricorrenti.