Il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” garantisce il più ampio diritto di accesso per l’intera materia dell’informazione ambientale, definita come qualsiasi informazione detenuta dalle pubbliche autorità e disponibile in qualunque forma materiale esistente, concernente lo stato degli elementi costitutivi dell’ambiente inteso in senso generale.
Al Difensore civico possono rivolgersi i cittadini (singoli o associati) e le persone giuridiche (imprese, società, ecc.) ai quali sia rifiutato o differito l’accesso all’informazione o ad un documento ambientale formato o detenuto da un’amministrazione regionale, provinciale o comunale ed enti collegati.
A differenza dell’accesso documentale previsto dalla legge 241/1990, il decreto 195 prevede la possibilità di accesso anche all’informazione ambientale, oltre che al documento e non richiede l’interesse a supporto della richiesta di accesso.
Le modalità di presentazione dell’istanza di riesame al Difensore civico sono le stesse previste per la richiesta di riesame del diniego/differimento all’accesso documentale.