Un’azienda sanitaria regionale aveva negato i documenti citati a fondamento della revoca nell’estate 2024 di un concorso bandito nel 2022, a cui avevano fatto domanda più di 2000 candidati, ad una partecipante la quale, avendo superato tutte le prove previste, aveva presentato istanza di accesso documentale ai sensi della Legge 241 del 1990 poco dopo aver saputo della revoca, intervenuta giusto prima della proclamazione dei vincitori. Il motivo del diniego era che con la revoca cessava l’interesse diretto concreto e attuale della concorrente ad avere i documenti. Il Difensore viceversa accoglieva il ricorso facendo leva sulla giurisprudenza favorevole alla conoscenza dei documenti anche dei concorsi revocati.
Con l’occasione faceva presente che la stessa revoca, posta a fondamento del diniego di accesso, si basava sull’assunto richiesto dalla legge che nel 2022 non fosse prevedibile la pubblicazione di una graduatoria, avvenuta nel 2023, da parte di un diverso ente pubblico, graduatoria da cui l’Azienda stessa ha deciso di attingere per l’assunzione ‘indiretta’ di idonei, ponendo così nel nulla il concorso già bandito per l’assunzione diretta. Altresì il Difensore faceva notare che il concorso a tempo determinato bandito nel 2022 dall’Azienda non contemplava la durata del contratto di lavoro, che restava pertanto ‘indeterminata’. Purtuttavia il Difensore dichiarava assorbiti i profili eventualmente deducibili dalle due circostanze ora cennate sui quali non sarebbe stato competente a pronunciarsi nel merito, al di fuori di un procedimento ricorsuale, fondando la propria decisione di accoglimento sulla avvenuta individuazione dell’interesse diretto concreto e attuale del ricorrente, che l’Azienda aveva invece valutato come non più sussistente. Su invito del Difensore l’Azienda Sanitaria riesaminava l’istanza di accesso e lo concedeva.
Il caso dimostra che il ricorso al Difensore civico per ottenere un accesso ai documenti può essere utile non solo per garantire maggiore trasparenza nei concorsi pubblici anche se revocati, ma talvolta può consentire al Difensore, a cui non è permesso debordare dal proprio ruolo di ‘conciliatore’ tra P.A. e cittadini, di svolgere altresì valutazioni in ordine alla legittimità e alla correttezza delle procedure seguite dall’Amministrazione purché siano utili a precisare l’iter logico seguito per addivenire alla decisione ed alla stesura della sua motivazione.