Un cittadino della Capitale si è rivolto al Difensore in quanto in precedenza non era riuscito ad ottenere per intero la documentazione sanitaria sulla madre deceduta da un anno, che svariati anni prima era stata visitata e seguita da un Ospedale romano.
Il cittadino aveva presentato istanza di accesso all’Ospedale ai sensi della legge 24/2017 cosiddetta GELLI-BIANCO dal cognome dei relatori, la quale fissa – con una disposizione assai rilevante e già cogente in tutte le Regioni contenuta nell’art. 4 – un primo termine per adempiere in sette giorni ed un secondo termine per integrare la documentazione in trenta giorni.
Passati i sette giorni dall’invio dell’istanza di accesso all’Ospedale, il cittadino aveva scritto nuovamente all’Ospedale per ottenere quanto di diritto, e ne era scaturito un fitto scambio epistolare, cortese nella forma ma improduttivo nella sostanza.
Quindi il cittadino, opinando che nel Lazio il Difensore civico avesse già assunto la ulteriore connotazione di Garante della Salute come previsto dall’art. 2 della Legge GELLI-BIANCO, chiedeva al Difensore di adottare provvedimenti nei confronti dell’Ospedale.
Il Difensore interveniva nei confronti dell’Ospedale ai sensi della Legge 241/1990 chiarendo che nel Lazio ancora non è stata approvata la legge regionale sul Garante della Salute attuativa dell’art. 2 della Legge GELLI-BIANCO e invitando l’Ospedale a riesaminare l’istanza di accesso del cittadino. Dopo pochi giorni l’Ospedale inviava una nota in cui si dichiarava accolta l’istanza di accesso anche alla parte documentale che in precedenza non era stata messa a disposizione.
Dunque pure nelle more della piena attuazione della Legge GELLI-BIANCO e dunque in attesa di diventare Garante della Salute del Lazio, il Difensore già esercita funzioni rilevanti nel campo sanitario quali quelle di decisore stragiudiziale sui ricorsi avverso dinieghi di accesso documentale nei confronti di strutture sanitarie pubbliche, convenzionate e private.